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Segreteria Studenti

Autocertificazione redditi a.a. 2014/2015 - modifiche alla procedura

iseeu MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI AI FINI DEL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE PER L’A.A. 2014/2015 Gli studenti che intendono usufruire delle detrazioni per reddito sulla contribuzione, come previsto dal Regolamento Tasse 2014/2015 devono effettuare la procedura di autocertificazione dei redditi. Date le recenti modifiche della normativa a livello nazionale si rende necessario comunicare quanto segue. Gli studenti dovranno:
  1. Richiedere l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per lo studio universitario (ex ISEEU);
Dal 7 Aprile ed entro il 10 Maggio 2015* , inserire il valore del reddito, riportato sull’attestazione di cui al punto 1; ​Attenzione: Per gli importi di reddito, i numeri devono essere inseriti senza il punto di separazione delle migliaia e con la virgola come separatore dei decimali; confermare il dato numerico tramite l’apposito pulsante “Conferma” una volta certi della correttezza dei dati inseriti; Dopo l’inserimento, dal 7 Aprile ed entro il 10 Maggio 2015, inviare l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per lo studio universitario via e-mail esclusivamente e tassativamente all’indirizzo mail ; l’attestazione deve essere scansionata in formato .pdf. Non saranno accettate attestazioni prodotte sotto forma di fotografia scattata da smartphone o altri dispositivi. ​ *: grazie ai rappresentanti di Azione Universitaria Politecnico, il termine ultimo entro cui inviare l'ISEE è stato prorogato al 22 Maggio; per ulteriori info leggi QUI. N.B.:
  • L’autocertificazione inserita non è eliminabile e determina la contribuzione che lo studente verserà per l’anno accademico 2014/15;
  • Lo studente che ha già effettuato la procedure di autocertificazione dei redditi per l’anno accademico 2014/2015, tramite invio telematico a cura di un CAF convenzionato con il Politecnico e visualizza i dati di reddito nella sezione Autocertificazione, non deve inserire il dato su Esse3 (perché è già presente) e non deve inviare l’attestazione via e-mail.